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SANZIONI PER OMESSA O RITARDATA PRESENTAZIONE DI DOMANDE, DENUNCE, COMUNICAZIONI E DEPOSITI - FESTIVITA' - COMPUTO DEI TERMINI





REGISTRO DELLE IMPRESE E REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA)
LE SANZIONI PER OMESSA O RITARDATA PRESENTAZIONE DI DOMANDE, DENUNCE, COMUNICAZIONI E DEPOSITI

1. LE SANZIONI REGISTRO IMPRESE

1.1. Quando vengono applicate le sanzioni Registro imprese

I. Nel caso di IMPRESE INDIVIDUALI, le sanzioni Registro imprese possono riguardare:
1. La cancellazione dal Registro Imprese;
2. Il trasferimento sede;
3. La variazione della denominazione della “Ditta”;
4. La variazione della cittadinanza.

Soggetto obbligato: Il titolare.

II. Nel caso di SOCIETA', le sanzioni Registro imprese possono riguardare:
A. Nel caso di Società in generale:
• Apertura o chiusura di sedi secondarie (termine 30 giorni);
• Altre comunicazioni o depositi previsti dal Codice Civile (termini previsti dal C.C.).

B. Nel caso di Società di persone:
• Deposito di atti costitutivi o modificativi (termine 30 gg.)

C. Nel caso di Società di capitali:
• Deposito verbali di assemblea per il rinnovo cariche (termine 30 gg.)
• Comunicazione di dimissioni di amministratori o sindaci (termine 30 gg.)
• Comunicazione di socio unico di S.r.l. o di ricostituzione della pluralità dei soci (termine 30 gg.)
• Iscrizione elenco soci per spa (termine 30 gg. dal verbale di assemblea di approvazione del bilancio)

D. Nel caso di Società Cooperative :
• Deposito verbali di assemblea per il rinnovo cariche (termine 30 gg.)
• Comunicazione di dimissioni di amministratori o sindaci (termine 30 gg.)

E. Nel caso di Consorzi:
• Nomina amministratori (termine 30 gg.)
• Modifiche contratto di consorzio (termine 30 gg.)
• Variazione dei consorziati (termine 30 gg).

Soggetti obbligati
Per individuare i soggetti obbligati è necessario, di volta in volta, verificare l’articolo del Codice Civile relativo all’iscrizione/deposito di cui trattasi: quando il Codice si riferisce agli “amministratori” la sanzione è a carico di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione; quando si riferisce al “collegio sindacale” la sanzione è a carico di tutti i sindaci effettivi.
E’ obbligato anche il notaio nel caso di iscrizione di Società di persone (S.n.c. e S.a.s.) il cui atto costitutivo sia in forma di atto pubblico.


III. DEPOSITO BILANCI ED ELENCO SOCI

Riguardo al deposito del bilancio e dell'eventuale elenco soci, le sanzioni possono riguardare:
• Il deposito del Bilancio d’esercizio (S.p.A., S.r.l., Società Cooperative e Società Consortili): 30 gg. dall’approvazione del bilancio;
• Il deposito per l’iscrizione dell’elenco soci (S.p.A. non quotate in borsa ed S.r.l.): 30 gg. dall’approvazione del bilancio;
• Il deposito della situazione patrimoniale (per i Consorzi con attività esterna): 2° mese successivo alla chiusura dell’esercizio.

Soggetti obbligati:
Nel caso di S.p.A., S.r.l., Società Cooperative e Società consortili sono obbligati tutti gli amministratori;
Nel caso di Consorzi sono obbligate le persone che hanno la direzione del Consorzio (i legali rappresentanti).


1.2. A chi si applicano le sanzioni Registro imprese

In base a quanto disposto dagli articoli 47 e 48 del T.U. n. 2011/1934, le sanzioni si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia. In particolare, nel caso di:
• IMPRESA INDIVIDUALE:
- al titolare ;
• SOCIETÀ SEMPLICE:
- a ciascuno dei soci amministratori o dei liquidatori;
• SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO, SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE:
- a ciascuno dei soci amministratori o dei soci accomandatari o dei liquidatori;
• SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE:
- a ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione o di gestione, all’amministratore unico o ai liquidatori, ai sindaci o revisori;
• CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA:
- a ciascuno degli amministratori o dei liquidatori .

Bisogna, inoltre, tener presente che le sanzioni vengo applicate ai soggetti sopra indicati in carica al momento della violazione, vale a dire al 31° giorno dalla data dell’evento.
Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 689/1981, in tutti casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione. Pertanto, il pagamento liberatorio potrà essere effettuato dalla società nel caso in cui non vi provveda l’obbligato principale.


1.3. L'importo delle sanzioni Registro imprese

1.3.1. D. Lgs. n. 61/2002 - La riforma dei reati societari

Con l’entrata in vigore della riforma dei reati societari, approvata con il D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 ed entrata in vigore il 16 aprile 2002, sono state inasprite anche le sanzioni connesse alla omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi all’Ufficio del Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


1.3.2. Legge n. 180/2011 – La modifica dell'art. 2630 C.C. - Riduzione delle sanzioni previste

Al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, il comma 5, dell’articolo 9, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante ”Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”, ha sostituito l’articolo 2630 del Codice Civile dimezzando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti in precedenza.
Si passa, infatti, dagli importi di 206,00 e di 2065,00 euro a 103,00 e 1.032,00 euro. Non solo: se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria viene ridotta ad un terzo.
Nel caso di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
Tutto questo a decorrere dal 15 novembre 2011, data di entrata in vigore della legge in questione.

Questo è il testo del nuovo articolo 2630 C.C.:
"Art. 2630 - Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi.
1. Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.
2. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo".



1.3.3. Applicazione della nuova normativa nel periodo transitorio - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il comma 5, dell’articolo 9, della legge n. 180/2011, ha sostituito l’articolo 2630 del Codice Civile dimezzando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti in precedenza, senza peraltro regolamentare le modalità di applicazione della nuova norma nel periodo prossimo alla data di entrata in vigore della stessa, che ricordiamo è stata quella del 15 novembre 2011.
Questo ha creato problemi applicativi e molte Camere di Commercio si sono trovate nella difficoltà di optare per il vecchio o, al contrario, per il nuovo regime sanzionatorio per gli adempimenti la cui scadenza era prevista in prossimità del 15 novembre 2011 e che conseguentemente vengono sanzionati nel periodo di vigenza del nuovo regime.
L'incertezza verte sulla determinazione dell'importo irrogabile nei casi in cui la violazione della norma, cioè il mancato adempimento di un obbligo la cui scadenza era prevista in una giornata prossima alla data di entrata in vigore della nuova versione dell'art. 2630 C.C.. In questi casi necessariamente la procedura sanzionatoria è di fatto applicata nel periodo di vigenza della nuova disciplina, riguardando tuttavia fatti realizzatesi in vigenza della vecchia.
Una questione su tutte: ai fini dell’irrogazione della sanzione è da ritenere decisivo il momento nel quale viene compiuta la violazione della norma che impone l’obbligo di denuncia, comunicazione o deposito, o il momento dell’applicazione della sanzione?
Nella Circolare n. 3647/C del 27 dicembre 2011, il Ministero ha, infatti, proposto le seguenti alternative:
1) se ai fini dell’irrogazione della sanzione viene ritenuto decisivo il momento nel quale viene compiuta la violazione della norma, che impone l’obbligo di denuncia, comunicazione o deposito, è necessario prendere in considerazione il regime sanzionatorio all’epoca vigente;
2) se ai fini dell’irrogazione della sanzione viene considerato decisivo il momento di irrogazione della stessa, indipendentemente dal fatto che la violazione sia stata commessa in data anteriore o posteriore al 15 novembre 2011, data di entrata in vigore della Legge n. 180/2011, tutte le procedure sanzionatorie attuate dal 15 novembre 2011 dovranno essere sottoposte al regime più favorevole introdotto dalla nuova normativa.
Dunque, anche per violazioni commesse ante 15 novembre 2011, ma contestate dopo, si potrebbe applicare il regime sanzionatorio più favorevole.
Tuttavia, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico deve ritenersi inderogabile il principio del “tempus regit actum”, e il principio dell’irretroattività di cui all’articolo 11 delle preleggi, in base al quale l’eventuale retroattività di una legge deve risultare da un’espressa dichiarazione del legislatore o comunque da una formulazione non equivoca della norma, in mancanza della quale la legge dispone solo per l’avvenire e non ha, quindi, un effetto retroattivo.
Il Ministero ricorda un principio basilare, il "Principio di legalità", in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Dunque, l'adozione del principio di irretroattività comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se eventualmente più favorevole.
Il testo della circolare viene riportato nell'Appendice normativa.


1.4. Modalità di pagamento delle sanzioni Registro imprese

La eventuale sanzione va pagata utilizzando il modello F23.
I codici da utilizzare sono i seguenti:
Cod. Ufficio ACN - Causale PA - Codice Tributo 741T.


2. LE SANZIONI REA

2.1. Quando vengono applicate le sanzioni REA

Le sanzioni R.E.A. vengono applicate in caso di:
• denuncia di dati economici e/o amministrativi presentata oltre il termine di 30 giorni di cui all’art. 48 del T.U. n. 2011/1934, modificato dall’art.1 della L. n. 630/1981;
• denuncia a rettifica di precedenti comunicazioni di dati economici e/o amministrativi (denuncia non veritiera, ai sensi dell’art. 51 del T.U. n. 2011/1934).

In sintesi, le sanzioni REA possono riguardare:
• L'apertura, cessazione, modifica di U.L (sia per ditte individuali che per Società);
• L'inizio, cessazione, modifica di attività (sia per ditte individuali che per Società);
• La sospensioni di attività (sia per ditte individuali che per Società);
• La tardive denunce di modifica/cancellazione di soggetti “Only R.E.A”.


2.2. A chi si applicano le sanzioni REA

In base a quanto disposto dagli articoli 47 e 48 del T.U. n. 2011/1934, le sanzioni si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia. In particolare, nel caso di:
• IMPRESA INDIVIDUALE:
- al titolare ;
• SOCIETÀ SEMPLICE:
- a ciascuno dei soci amministratori o dei liquidatori;
• SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO, SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE:
- a ciascuno dei soci amministratori o dei liquidatori;
• SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE:
- a ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione o di gestione, all’amministratore unico o ai liquidatori;
• CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA:
- a ciascuno degli amministratori o dei liquidatori ;
• ASSOCIAZIONE, FONDAZIONE, COMITATO, ENTE NON SOCIETARIO:
- a ciascuno dei soggetti con poteri di firma e di rappresentanza (generalmente il Presidente e il Vice Presidente);
• IMPRESE CON SEDE ALL’ESTERO ED OPERANTI IN ITALIA:
- al legale rappresentante / preposto alla sede italiana;
• AZIENDE SPECIALI E LORO CONSORZI:
- a ciascuno dei soggetti con poteri di firma e di rappresentanza (generalmente il Presidente e il Vice Presidente).

Bisogna, inoltre, tener presente che le sanzioni vengo applicate ai soggetti sopra indicati in carica al momento della violazione, vale a dire al 31° giorno dalla data dell’evento.
Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 689/1981, in tutti casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest’ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione. Pertanto, il pagamento liberatorio potrà essere effettuato dalla società nel caso in cui non vi provveda l’obbligato principale.


2.3. L'importo delle sanzioni REA

L’importo delle sanzioni R.E.A. è fissato dall’articolo 51 del T.U. n. 2011/1934, successivamente modificato dalla L. n. 630/1981 e dalla L. n. 435/1987, a carico di ciascuno dei soggetti tenuti alla denunci.
L’Ufficio del Registro delle imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione, ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 689/1981, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia.

Pertanto, la sanzione per ritardata o omessa presentazione di denunce R.E.A. ammonta a:
• dal 31° al 60° giorno dalla data dell’evento: 10,00 euro
• dal 61° giorno dalla data dell’evento: 51,33 euro
• in caso di denuncia non veritiera: 10,00 euro.


2.4. Modalità di pagamento delle sanzioni REA

La persona giuridica, obbligata in solido con gli autori della violazione, può effettuare un unico pagamento liberatorio corrispondente alla somma degli importi dovuti da ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia.

L’importo della sanzione (con aggiunte le spese di procedimento fissate da ciascuna Camera di Commercio) vanno pagate o direttamente allo sportello camerale o tramite apposito versamento sul CC/Postale predisposto da ogni singola Camera di Commercio.


3. TABELLE RIASSUNTIVE - IMPORTI DELLE SANZIONI

- Sull'argomento si riporta la seguente scheda:
. La riforma in materia di illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali. Le sanzioni per omessa esecuzione di denunce, di comunicazioni o di depositi al Registro delle imprese. (Tabella aggiornata, dopo le modifiche apportate all'art. 2630 del C.C. da parte della legge 11 novembre 2011, n. 180 - In vigore dal 15 novembre 2011)


- Si riporta una tabella riassuntiva delle sanzioni applicate dal Registro delle imprese:
. GLI ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE - OMISSIONI E SANZIONI - TABELLA. (Tabella aggiornata, dopo le modifiche apportate all'art. 2630 del C.C. da parte della legge 11 novembre 2011, n. 180 - In vigore dal 15 novembre 2011)

- Se vuoi scaricare una GUIDA ALLE SANZIONI DEL REGISTRO IMPRESE, elaborata dalla Camera di Commercio di TORINO (aggiornamento 2015), clicca QUI.


PROBLEMATICHE DI CARRATERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI

1. Il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni degli obblighi di comunicazione al REA - Il parere del Consiglio di Stato

Il tema sul regime sanzionatorio da applicare alle violazioni degli obblighi di comunicazione e denuncia (omessa o ritardata denuncia) al REA si protrae sin dalla istituzione del Registro delle imprese, alla cui attuazione si è pervenuti con l’art. 8 della legge n. 580/1993.
Le norme di attuazione di tale articolo sono state emanate con il D.P.R. n. 581/1995.

Lo stratificarsi del tessuto normativo e il fatto che nel corpo del D.P.R. n. 581/1995, attuativo dell’art. 8 della legge n. 580/1993, non esiste una specifica previsione dell’ipotesi sanzionatoria in materia di denunce REA, ha fatto sì che tra le diverse Camere di Commercio non esistesse un comportamento omogeneo: alcune hanno continuato ad estendere al REA le sanzioni già previste per le violazioni inerenti al Registro delle ditte, mentre altre hanno ritenuto che tali sanzioni non potessero essere estese analogicamente ed altre, infine, hanno ritenuto di valutare l’applicabilità delle sanzioni caso per caso, in relazione al tipo di comportamento, al soggetto obbligato e all’oggetto della fattispecie.
A dire il vero già l’allora Ministro dell’Industria, con la Circolare n. 486052 del 16 febbraio 1996, aveva sostenuto che riguardo all’aspetto sanzionatorio si dovesse comunque far rinvio alle norme già in uso per il Registro delle ditte.
Che il problema esistesse lo dimostra anche il fatto che l’art. 1-bis, del decreto-legge 3 ottobre 2005, n. 203, inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, demanda ad un emanando regolamento che provveda a stabilire norme del regolamento istitutivo del Registro delle imprese, che dovranno prevedere in particolare:
”c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei princìpi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;
d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro 50,00 ed un ammontare massimo di euro 500,00, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità”
.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3627/C del 5 agosto 2009, ha diramato un Parere del Consiglio di Stato, il quale, interpellato dalla soppressa Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica in data 18 marzo 2008, si è definitivamente espresso sulla questione.
Il Consiglio di Stato, infatti, con il Parere n. 898/2008 emesso in data 23 luglio 2009 dalla Sezione Terza, si è definitivamente espresso sulla questione affermando che il disposto dell’art. 9 del D.P.R. n. 581/1995 non ha istituito una nuova forma pubblicitaria, ma si è limitato a mantenere in vita una serie di obblighi di comunicazione e denunzia, in precedenza riferiti al Registro delle ditte, ora imputati al REA, rinviando alla normativa previgente del Registro delle ditte, ed escludendo dall’obbligo di denunzia le notizie già iscritte o annotate al Registro delle imprese.
Si è pertanto verificato un travaso al REA di residui obblighi di comunicazione già ascrivibili al Registro delle ditte.
Ne consegue, secondo la Sezione Terza del Consiglio di Stato, che continuano a sussistere le sanzioni previste dalla normativa riguardante il Registro delle ditte, senza che possa ritenersi, nella fattispecie, che si sia in presenza di un’applicazione analogica della disciplina sanzionatoria.
Non vi è dubbio, secondo il Consiglio di Stato, che la normativa riguardante il Registro delle ditte fosse a suo tempo assistita da un sistema sanzionatorio, che, per la parte riguardante le notizie destinate a confluire nel Registro delle imprese, è stato sostituito dalle sanzioni previste dal Codice Civile (artt. 2194 e 2630), mentre permane in vigore, sia pure avendo subito nel corso del tempo numerose modifiche, per tutti i restanti obblighi afferenti al Registro suddetto e che sono stati trasferiti al REA.
In altre parole, per quella parte residua di comportamenti, cui i diversi soggetti interessati sono tenuti a riguardo delle comunicazioni ed informazioni, che a suo tempo dovevano essere riferite al Registro delle ditte e che oggi sono da riferire al REA, continuano a sussistere le sanzioni previste dalla normativa riguardante il Registro delle ditte, sanzioni che già erano disciplinate dal R.D. n. 2011/1934 e che oggi sono regolate dalla legge 4 novembre 1981, n. 630.
Non si tratta di analogia – come sottolinea il Consiglio di Stato – in quanto nel caso di specie ”non si opera l’estensione della sanzione amministrativa da un comportamento esplicitamente sanzionato ad un altro simile non sanzionato, quanto piuttosto di applicare la sanzione amministrativa a comportamenti, che la legge voleva (e vuole) in ogni caso sanzionati ed in ordine ai quali la legislazione successiva ha inteso solo sostituire il soggetto pubblico (inteso in senso lato) destinatario dei comportamenti obbligatoriamente imposti ad altri soggetti”.

Sottolinea in ogni caso il Consiglio di Stato, che le sanzioni in questione possono trovare applicazione solo nel caso di comportamenti esattamente corrispondenti, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo e dei contenuti, a quelli a suo tempo obbligatori nei riguardi del Registro delle ditte.
”Tutti quei comportamenti - conclude il Consiglio di Stato - , la cui obbligatorietà scaturisce dalla normativa introdotta successivamente o contestualmente all’istituzione del REA, non possono allo stato ritenersi assistiti da una sanzione specifica, a meno che non sussista una norma di rango primario che ne preveda l’applicabilità”.
Il testo della Circolare ministeriale con allegato il Parere del Consiglio di Stato viene riportato nell’Appendice Normativa.


2. Art. 2196 C.C. - Iscrizione dell'impresa - Precisazione circa la pubblicità nel Registro imprese dei procuratori e institori - Termini e sanzioni - Nota Informativa della Camera di Commercio di Torino

L’articolo 2196 C.C. dispone che ogni imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere, entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa, la propria iscrizione nel Registro delle imprese, indicando il cognome e il nome, la ditta, l’oggetto dell’impresa, la sede, le generalità degli eventuali institori e procuratori.
Deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suddetti e della cessazione dell’impresa.
L’articolo è inserito nelle norme destinate agli imprenditori commerciali, ricomprese sotto la denominazione di “statuto dell’imprenditore commerciale” e, in quanto tale, applicabile a tutti gli imprenditori commerciali che chiedono l’iscrizione nel Registro delle imprese.
In particolare, ciò ha determinato l’applicazione delle sanzioni per tardiva domanda di iscrizione della nomina procuratori o institori, nonché delle modificazioni successive non soltanto agli imprenditori individuali, ma anche alle società per le quali, ai sensi del successivo articolo 2200 C.C., è previsto l’obbligo di iscrizione nel suddetto registro.

Ora, l’articolo 2194 C.C. fissa una sanzione amministrativa per i casi di inosservanza dell’obbligo d’iscrizione, facendo salvo quanto disposto dall’articolo 2626 C.C. - sostituito dall’articolo 2630 C.C. - che pone a carico dei soggetti tenuti per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, l’obbligo di eseguire le prescritte iscrizioni nel Registro delle imprese nei termini di legge (prevedendo anche una diversa sanzione).
A seguito di quanto sopra, l’obbligo d’iscrizione dell’institore o del procuratore previsto dall’art. 2196, n. 5 C.C. nel termine dei 30 giorni, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa nei confronti dell’imprenditore commerciale individuale che non vi adempia nei termini suddetti, mentre negli altri casi di pubblicità della procura, per i quali è prescritta l’iscrizione presso il Registro delle imprese ai sensi degli artt. 2206 e 2207 C.C., non essendovi un termine di domanda, essa non soggiace a sanzione.
Pertanto, se la richiesta d’iscrizione, di modificazione o di cessazione dell’institore o del procuratore è presentata oltre il termine dei 30 giorni dal titolare dell’impresa individuale commerciale, sarà applicata la sanzione ai sensi dell’articolo 2194 C.C.; per tutte le altre imprese l’unica conseguenza, nel caso di tardiva o di mancata pubblicità, sarà quella prevista dall’articolo 2206 C.C., ossia che: “la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare”.
Questo è quanto sostenuto dalla Camera di Commercio di Torino - Nota informativa n. 1/2010 del 18 gennaio 2010.

. Se vuoi scaricare la nota informativa, clicca QUI.


3. Art. 2631 C.C. - Omessa convocazione dell'assemblea dei soci nei termini previsti – Alle Camere di Commercio i poteri di accertamento, contestazione e irrogazione delle sanzioni previste - Nota del Ministero dell'Interno

La competenza in tema di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di omessa convocazione dell’assemblea dei soci, previste dall’art. 2631 del Codice Civile, è in capo alle Camere di Commercio, quali organismi territorialmente competenti.
Tale orientamento è suffragato dalla Corte di Cassazione, la quale ha più volte affermato che il potere di irrogare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2631 Codice Covile risulta trasferito alle Camere di Commercio, in quanto, per effetto del D.Lgs. n. 112 del 1998, detti organismi sono subentrati in tutte le funzioni di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, in precedenza svolte dagli Uffici Provinciali per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato (UPICA).
Lo ha ricordato il Ministero dell’Interno, con Nota del 22 aprile 2014, Prot. 13308/44, trasmessa alle Camere di Commercio dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Lettera-Circolare del 29 aprile 2014, Prot. 72265.
Ricordiamo che i termini previsti entro i quali effettuare la convocazione, salvo diversa previsione statutaria, sono fissati in 30 giorni “dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci”.
Trascorsi i quali verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, che va da 1.032,00 a 6.197,00 euro. Sanzione che viene aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.
Si ricorda che gli importi delle sanzioni previste dall’art. 2631 C.C. non ricadono nell’ambito di applicazione di quanto previsto dal comma 5, dell’art. 9, della L. 11 novembre 2011, n. 180, che ha sostituito il solo articolo 2630, dimezzando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti in precedenza.
Il testo della lettera-circolare e del suo allegato viene riportato nell'Appendice normativa.



COMPUTO DEI TERMINI - FESTIVITA'

1. Le regole per il computo dei termini - Termini perentori ed ordinatori

1.1. Il computo dei termini

E' noto che, all'interno di un qualunque processo, compreso quello tributario, occorre prestare la massima attenzione per garantire il rispetto delle scadenze stabilite dalla legge per il compimento degli atti in cui il processo si estrinseca.
La mancata osservanza di una scadenza perentoria comporta, infatti, la decadenza, in genere irrimediabile, dal potere di compiere un determinato atto (con evidenti effetti sulla possibilità di esercitare le proprie prerogative difensive).
Per questo motivo, la legge fissa in modo molto puntuale le regole per il computo dei termini.
Tra queste ultime, ricordiamo, in particolare, gli articoli 2963 del Codice civile e 155 del Codice di procedura civile, i quali prevedono le seguenti regole:
a) il giorno iniziale di decorrenza del termine (cosiddetto "dies a quo") è escluso dal computo, mentre quello finale ("dies ad quem") è compreso;
b) se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo;
c) la prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

Qualora la disposizione normativa fa riferimento a “giorni liberi”, per il computo dei giorni va escluso sia il giorno iniziale (dies a quo) e sia quello finale (dies a quem).

Qualora il computo dei termini è a mesi o ad anni va effettuato secondo un calendario mensile o annuale, cioè non vanno calcolati i giorni che compongono il mese o l’anno, ma l’intero mese o l’intero anno (art. 155, comma 2 C.p.c.).
Se il giorno di scadenza cade di un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
La ricorrenza della festa del Santo patrono della città non è considerato giorno festivo, pertanto non potrà essere applicata la proroga dei termini al giorno successivo non festivo.


1.2. Termini perentori ed ordinatori

In base all’art. 152 comma 2 del Codice di Procedura Civile . “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari perentori”.
I termini perentori sono sanzionati a pena di decadenza, con riferimento allo scopo che il termine persegue, pertanto non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti (art. 153 c.p.c.).
La giurisprudenza ha affermato che il carattere perentorio di un termine non deve necessariamente risultare esplicitamente dalla norma, potendosi desumere dalla funzione, ricavabile con chiarezza dal testo della legge, che il termine è chiamato a svolgere (Corte Cost. ord. 1 aprile 2003, n. 107; Cass. sez. trib. 9 gennaio 2004, n. 138).


2. Le ricorrenze “festive”

Ma cosa si intende per "giorno festivo"?
Le festività si distinguono in religiose e laiche.
Quelle religiose, secondo il Nuovo Concordato, dovevano essere stabilite in forza di intese bilaterali tra Stato e Santa Sede. Così è avvenuto, con D.P.R. n. 792/1985, con il quale si è stabilito che sono festività religiose:
• tutte le domeniche
• il 1* gennaio: Maria Santissima Madre di Dio
• il 6 gennaio: Epifania del Signore
• il 15 agosto: Assunzione della Beata Vergine Maria
• il 1* novembre: Tutti i Santi
• l’8 dicembre: Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
• il 25 dicembre: Natale del Signore
• il 29 giugno: SS. Pietro e Paolo (per il comune di Roma)
.

Quanto alle leggi civili, invece, sono festivi, in forza delle leggi n. 260/1949 e n. 54/1977.
La legge n. 260/1949, più volte modificata nel tempo, rubricata "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", individua esattamente e tassativamente le giornate che devono considerarsi, ai vari effetti tra i quali quelli processuali, appunto "festive".
Secondo quanto disposto dall’art. 2 della citata legge n. 260/1942, sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i seguenti giorni:
• tutte le domeniche;
• il primo giorno dell'anno;
• il giorno dell'Epifania (6 gennaio);
• il giorno della festa di San Giuseppe;
• l'anniversario della liberazione (25 aprile);
• il giorno di Pasqua;
• il giorno di lunedì dopo Pasqua;
• il 1° maggio: festa del lavoro;
• il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno - solo per il Comune di Roma);
• il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria (15 agosto);
• il giorno di Ognissanti (1* novembre);
• il giorno dell'unità nazionale (4 novembre);
• il giorno della festa dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
• il giorno di Natale (25 dicembre);
• il giorno di Santo Stefgano (26 dicembre)
.


3. La festa del santo patrono

Come si può notare, in base all'appena citato articolo 2, è festivo anche il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, ricorrenza dapprima soppressa (insieme ad altre) dalla legge 54/1977 e poi ripristinata, per il solo comune di Roma, come festa del Santo patrono (D.P.R. n. 792/1985).
La circostanza che tale giorno (che, come noto, cade il 29 giugno) sia - seppure solamente per il comune di Roma - giorno festivo, costituisce un'eccezione alla regola generale secondo cui la ricorrenza del santo patrono non è invece considerata "festività" ai fini del computo dei termini.
Come infatti già chiarito dalla giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 17079/2007)., la legge 260/1949 "ignora le feste dei santi patroni locali".
In senso analogo, si veda Cassazione, sentenza n. 12533/1998, ove si legge che "la festa del Patrono non è considerata nell'elenco delle festività", con la conseguenza che un termine finale che vada a scadere in tale giorno (salvo che non si tratti comunque di giornata festiva ricadente tra quelle indicate dalla legge) non subisce la proroga al primo giorno successivo non festivo.


4. RIFERIMENTI NORMATIVI

. Codice Civile – Art. 2963; Codice di Procedura Civile – Art. 155.
. Legge 27 maggio 1949, n. 260: Disposizioni in materia di ricorrenze festive.
. Legge 31 marzo 1954, n. 90: Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive.
. LEGGE 5 marzo 1977, n. 54: Disposizioni in materia di giorni festivi.
. D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792: Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.
. Agenzia delle Entrate – Circolare n. 56/E del 24 ottobre 2007: Articolo 155, quinto comma, del codice di procedura civile – Computo dei termini – Applicabilità al processo tributario - Istruzioni per gli Uffici.


5. LA PRESCRIZIONE DELLE BOLLETTE DI ACQUA, LUCE, GAS E TELEFONO

Spesso ci si chiede: ma quando cadono in prescrizione le bollette?
A questa domanda, come vedremo, la risposta è diversa a seconda del tipo di utenza.
La legge infatti, riformata peraltro proprio di recente dalla L. n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018), prevede un diverso regime a seconda che si tratti di fornitura elettrica (luce), gas (riscaldamento), idrica (acqua) o telefono.

Chiedersi quando cadono in prescrizione le bollette equivale anche a chiedersi per quanto tempo vanno conservate le bollette pagate: i due termini, infatti, coincidono perfettamente.

- Si riporta il testo di un documento di sintesi dal titolo:
. La prescrizione delle bollette di acqua, luce, gas e telefono - Sintesi delle prescrizioni.


APPENDICE NORMATIVA

. R.D. 20 settembre 1934, n. 2011: Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

. L. 24 novembre 1981, n. 689: Modifiche al sistema penale. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187).

. D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507: Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

. D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 - In vigore dal 1° gennaio 2012 e al D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 - In vigore dal 23 dicembre 2011).
. D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - Relazione.

. D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61: Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
. D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 - Relazione.

. LEGGE 11 novembre 2011, n. 180: Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese. (Testo aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 3 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 - In vigore dal 10 febbraio 2012).

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Circolare n. 3647/C del 27 dicembre 2011: Art. 9, comma 5, legge 11 novembre 2011, n. 180 - Modifica dell'articolo 2630 C.C. - Applicazione nel periodo transitorio.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Lettera Circolare del 29 aprile 2014, Prot. 72265: Omessa convocazione nei termini previsti, dell'assemblea dei soci (art. 2631 C.C.) - Poteri di accertamento e poteri sanzionatori.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Lettera Circolare del 29 aprile 2014, Prot. 72265 - ALLEGATO - Nota del Ministero dell'Interno del 22 aprile 2014, Prot. 13308//44/Ufficio Affari Interni.


GIURISPRUDENZA

1. SANZIONI – TERMINI DI PAGAMENTO - VALE IL TERMINE SOSTANZIALE E NON QUELLO FORMALE

Per applicare le sanzioni sui pagamenti in ritardo non si deve fare riferimento alla scadenza formale del calendario ma a quella sostanziale. Vale cioè il giorno di scadenza effettivo entro il quale il contribuente ha potuto eseguire il versamento.
Se la scadenza del versamento è, ad esempio, il giorno 30 ed è sabato, il 1° è domenica e il 2 è festivo o di chiusura degli sportelli bancari o postali, è valido il pagamento eseguito il giorno 3. Dunque, in caso di sanzione, da applicare al pagamento eseguito in ritardo, non vale il giorno di scadenza formale (in questo caso il 30), ma quello sostanziale del giorno 3 del mese successivo.
E’ questo l’insegnamento della Corte di Cassazione, illustrato nella Sentenza 9 marzo 2006, n. 10012-06 (depositata in cancelleria il 24 aprile 2006).

. Se vuoi scaricare il testo della sentenza, clicca QUI.


2. ILLECITI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA REATO – Cancellazione della società dal Registro delle imprese – Estinzione della S.r.l. – Estinzione dell’illecito amministrativo

L’intervenuta approvazione del bilancio finale di liquidazione, comporta l'estinzione dell'illecito dell'ente e, conseguentemente, l'improcedibilità dell'esercizio dell'azione penale. La fattispecie è, infatti, assimilabile all'estinzione del reato in caso di morte della persona fisica a cui il reato è attribuito.
Questa è la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Milano (Sezione X Penale), con la Sentenza del 20 ottobre 2011.
I fatti si riferiscono al rinvio a giudizio di una società, sulla base del D. Lgs. 231 del 2001, intervenuto prima della cancellazione della società dal Registro delle imprese, per svariati reati contro la pubblica amministrazione. Il pubblico ministero si era opposto alle richieste difensive di proscioglimento con le quali veniva sostenuta l'estinzione del reato per l'equiparabilità dell'estinzione della società al caso di morte dell'imputato.
I giudici, in assenza di una disposizione specifica del D. Lgs. n. 231/2001, sottolineano che anche a seguito della riforma delle società e delle pronunce della Cassazione (Sezioni unite n. 460/10) è ormai certa la natura costitutiva degli gli effetti della cancellazione della società che determina la morte dell'ente anche in presenza di rapporti pendenti.
L'applicazione pratica degli effetti civilistici estintivi della società a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese produce l'inevitabile conseguenza che, sul piano penale della responsabilità dell'ente, verrebbe meno l'efficacia, anche in ossequio ai principi costituzionali, della pena.
Nello specifico del D. Lgs. n. 231/2001 le sanzioni pecuniarie e la confisca sono indirizzate a colpire il patrimonio della società costituendo un obbligo di pagamento a favore dello Stato. Ma se il patrimonio è stato liquidato, le sanzioni stesse diventano di fatto inefficaci.
A maggior ragione prive di significato sarebbero le sanzioni interdittive che puntano a limitare l'attività della società e a favorire la correzione della condotta. Oltretutto, agli effetti estintivi della società non possono succedere, nell'ambito del procedimento penale, soggetti terzi poiché, anche in via interpretativa, non può essere compresa l'estinzione della società tra le vicende modificative per le quali è possibile estendere la responsabilità dell'ente subentrante. Infatti è lo stesso D. Lgs. n. 231/2001 a stabilire espressamente che «dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o fondo comune».
Un'applicazione analogica delle misure sulle vicende modificative dell'ente sarebbe in chiaro contrasto con i principi di responsabilità penale e di colpevolezza.
Infine, i giudici evidenziano come l'eventuale responsabilità dei liquidatori (ma neppure dei soci) per fatti attinenti alla fase liquidatoria non può essere confusa con gli illeciti attribuiti alla società, dal momento che alla diversità dei soggetti fanno seguito separate contestazioni e giudizi.
In ogni caso, precisano i giudici, il PM potrebbe sempre ostacolare la cancellazione fraudolenta attraverso l'istituto del sequestro conservativo.

- Si riporta il testo della Sentenza:
. Tribunale di Milano - Sez. X Penale - Sentenza del 20 ottobre 2011.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Se vuoi scaricare i riferimenti normativi relativi al Registro imprese e REA, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2015-01-23 (27165 letture)

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